La barca può essere equiparata alla seconda casa e quindi raggiungibile anche fuori comune? NO!

Tanti se lo chiedono, ma in realtà la risposta non è scritta da nessuna parte: La barca può essere equiparata alla seconda casa e quindi raggiungibile anche fuori comune quando quest’ultimo si trovi in un zona arancione o rossa?

In queste ore Assonautica Venezia – da sempre molto attiva su questo fronte fin dall’inizio della pandemia – si è mobilitata per cercare di trovare una risposta a questa domanda contattando in primis la presidenza della Regione del Veneto e successivamente alla Prefettura di Venezia. Anche Velaveneta non è restata a guardare ed ha interpellato in merito direttamente la presidenza del Consiglio dei Ministri. Ad oggi siamo in attesa di una risposta che dovrebbe arrivare nelle prossime ore e che pubblicheremo non appena possibile.

Alla Regione Assonautica ha chiesto “se l’imbarcazione ormeggiata in marina-porto con regolare contratto di ormeggio possa essere equiparata a seconda casa e possa pertanto consentire al proprietario di spostarsi dal proprio comune ed eventualmente anche fuori regione almeno per i regolari controlli di manutenzione al fine di garantire la sicurezza della propria imbarcazione e la sicurezza di terzi …..” e la Regione avrebbe così risposto: “Premesso che le limitazioni agli spostamenti sono previste in disposizioni statali e non regionali, si segnala attualmente il territorio regionale è soggetto alle restrizioni previste per le c.d. zone arancioni.Per quanto riguarda la sua domanda, ribadito che le restrizioni sono previste a livello governativo e non regionale, nei giorni in cui il territorio regionale è ricompreso in zona arancione è vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune. Con riferimento alle situazioni di necessità, si rammenta che non esiste una elencazione tassativa delle situazioni di necessità cui ricondurre il caso sottoposto. La valutazione circa l’eventuale sussistenza di motivi di necessità, in ciascuna vicenda concreta, rispetto alle variegate situazioni che possono verificarsi, resta rimessa all’Autorità competente indicata dall’articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 19 del 2020 (che, per le violazioni delle prescrizioni dei dpcm, è di norma il Prefetto del luogo dove la violazione è stata accertata).

Questa invece, in sintesi, la risposta della Prefettura di Venezia:
1) La barca non è equiparata a seconda casa;
2) Si può raggiungere la barca solo per necessità/urgenze dimostrabili con documentazione, ovvero telefonata accompagnata in seguito da mail del Marina che richiede la presenza per necessità per messa in sicurezza, mareggiata o eventi meteo estremi, o riparazione danni della barca che possono creare pericolo a terzi. Tale necessità deve essere quindi documentabile e sostenibile poi nell’eventuale contestazione.

Articoli relativi

Commenti